Gianmario Demuro, socio The Sardinian Project
Salvatore Pulvirenti, co-founder DAUVEA e socio The Sardinian Project
LA VISIONE
La particolare attenzione che l’associazione dedica alla istituzione Regione ed al suo sistema organizzativo (tanto da considerarli l’indispensabile collegamento tra la sua visione di Sardegna dei prossimi anni e le attività e le iniziative di programma e di progetto davvero in grado di incidere sullo sviluppo) evidenzia, da un lato il ruolo cruciale che viene riconosciuto all’ente territoriale per lo sviluppo economico e sociale dell’isola, dall’altro ne sottolinea l’urgenza di un rinnovamento nella sua configurazione istituzionale ed organizzativa per adeguatamente affrontare le sfide del prossimo decennio e l’avvio della nuova stagione di utilizzo dei fondi strutturali europei.
Il ruolo del sistema istituzionale è ampiamente considerato una leva cruciale per lo sviluppo economico e sociale dei territori di riferimento, tanto da considerare lo scenario concorrenziale non solo abitato dai tanti soggetti privati che agiscono con le loro dinamiche di domanda e di offerta, ma anche come in esso la presenza di istituzioni efficienti, portatrici di modernità e promotori di adeguate economie esterne, costituisca un cruciale elemento di vantaggio, in quello che è, a tutti gli effetti, considerato un confronto tra “sistemi”.
Questo paradigma assume ancor più rilievo nella particolare situazione della Sardegna, in relazione non solo alla sua accentuata condizione di difficoltà sociale ed economica, ma anche in considerazione della sua natura geografica che fa di essa un “sistema nel sistema” italiano, accentuandone quindi le componenti istituzionali come elemento chiave nelle politiche di sviluppo e richiedendo, conseguentemente, un loro ruolo particolarmente efficiente ed efficace ma anche ritagliato a sua misura ed a misura della visione dell’isola nei prossimi dieci anni.
In questo senso la Sardegna ci pare abbia sostanzialmente perso in questi anni due importanti appuntamenti: il primo con un suo mancato adeguamento istituzionale che desse modernità e mantenesse il sistema istituzionale dell’isola –peraltro ad autonomia speciale- almeno allineato con le riforme in questo senso realizzate dalle altre regioni italiane, il secondo con la rivoluzione digitale in grado di portare decisivi miglioramenti all’organizzazione degli uffici ed alle procedure amministrative.
L’avvio della nuova stagione di fondi strutturali, costituisce un’occasione unica per portare a compimento una discussione che si trascina senza esito da molti anni e da diverse legislature e quindi per varare una riforma del sistema-regione che renda finalmente l’isola più intensamente ed efficacemente artefice delle proprie politiche di sviluppo economico e sociale e dia finalmente concretezza operativa alla previsione statutario di autonomia speciale.
L’associazione accoglie comunque al suo interno esperienze e professionalità che possono concorrere a suggerire e proporre un percorso di riforma e per questo The Sardinian Project ha discusso al suo interno e quindi elaborato una propria posizione sul questo tema, con l’intento di contribuire a portare possibilmente a compimento un passaggio senza alcun dubbio vitale per il futuro della Sardegna, senza il quale neanche le migliori visioni e i più adeguati programmi potranno arrecare reale beneficio all’isola.
La proposta è costituita da una descrizione che affronta schematicamente i temi generali di contenuto, da un organigramma istituzionale che definisce un quadro completamente innovato del sistema di governo della Regione e da indicazioni che definiscono le linee di valutazione del personale caratterizzata da elementi di discontinuità, da una dichiarata componente di trasparenza verso i cittadini e da elementi di automatismo che rendano le procedure tracciabili ed efficienti e misurabili i risultati.
Per quanto fattibile, l’associazione dà la sua disponibilità anche a collaborare, ovviamente in forme di completo volontariato, a definire un maggior dettaglio delle proposte e confrontarsi con chi ne avrà l’incarico per l’ulteriore lavoro di messa a punto.
LA RIFORMA ISTITUZIONALE
I – LA RIORGANIZZAZIONE REGIONALE
Proposta di legge statutaria
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forma di governo
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inconferibilità degli incarichi
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regolazione del conflitto interessi
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referendum propositivo
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legge elettorale
Proposta di riforma l.r. 1/1977
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flessibilità delle competenze tra gli assessorati
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accorpamento di funzioni omogenee
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distinzione netta tra funzioni di servizio all’amministrazione e funzioni di programmazione di politiche pubbliche
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monitoraggio costante risultati raggiunti
II – LA RIORGANIZZAZIONE DI ENTI ED AGENZIE
Razionalizzazione e contenimento delle strutture dirigenziali negli Enti e nelle Agenzie
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razionalizzare le dotazioni organiche
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ricondurre enti ed agenzie a modelli giuridici ed organizzativi uniformi a quello dell’Amministrazione Regionale
III – GLI INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE
Obiettivi
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individuazione duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti amministrativi a rilevanza esterna
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individuazione duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti amministrativi interni
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mappatura procedimenti amministrativi
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reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi
Legge statutaria
La proposta di legge statutaria ricalca, nel suo disegno complessivo, la legge statutaria approvata dal Consiglio regionale nel corso della XIII legislatura (non più in vigore a seguito dell’annullamento della sua promulgazione da parte della Corte costituzionale con sentenza n. 149/2009), in una versione rielaborata e più snella.
Rispetto al testo originario sono stati apportati i necessari aggiornamenti ed effettuate alcune scelte che caratterizzano fortemente il nuovo testo:
1) nuovo sistema di attribuzione degli incarichi agli assessori da parte del Presidente della Regione, in netta contrapposizione rispetto al sistema rigido e predeterminato previsto dalla legge regionale n. 1 del 1977. Tale scelta è confacente alla forma di governo regionale, fortemente caratterizzata dall’elezione diretta del Presidente. E’ previsto che il Presidente possa assegnare, con proprio decreto, gli incarichi a ciascun Assessore per perseguire una più efficace realizzazione degli obiettivi di legislatura;
2) introduzione delle norme sulle ineleggibilità e incompatibilità relative alle cariche di Presidente della Regione, consiglieri regionali e assessori e sul conflitto di interessi;
3) qualità della produzione normativa. E’ istituito il potere/dovere del Consiglio di valutazione degli effetti della legislazione regionale e dell’attuazione delle politiche regionali; il potere del Consiglio di richiedere alla Giunta di predisporre testi unici legislativi di razionalizzazione per materie omogenee; il corrispondente potere della Giunta di proporre al Consiglio l’approvazione di testi unici; il divieto di modificare i testi unici così prodotti se non in maniera espressa, al fine di mantenerne nel tempo l’utilità sistematica.
Testo unico di riorganizzazione
1) Presidente.
Rafforzamento del ruolo del Presidente, a cui è attribuita la competenza delle materie strategiche e trasversali di alta amministrazione e di coordinamento, riducendo le competenze di pura gestione attualmente svolte;
2) Assessorati.
Previsione di 8-10 assessorati regionali, le cui funzioni sono aggregate in coerenza con le azioni inserite nei fondi strutturali comunitari 2014-2020 e nel rispetto delle migliori pratiche seguite a livello nazionale;
3) Segreteria generale.
Istituzione della Segreteria generale della Presidenza, come punto di raccordo immediato e diretto tra le decisioni della Giunta, la loro attuazione, il controllo sulle azioni intraprese dall’apparato amministrativo del sistema Regione e la loro valutazione. In capo alla Segreteria generale sono imputati poteri forti di coordinamento dell’azione dei direttori generali, di razionale utilizzo delle risorse umane, di controllo e valutazione;
4) Direzioni generali.
Riduzione delle direzioni generali (max 16) e introduzione della differenza tra direzioni generali centrali (istituite presso il Segretariato, con funzioni trasversali di supporto all’intero sistema Regione) e direzioni generali di linea (istituite presso gli assessorati, con funzioni amministrative corrispondenti alle grandi aree di interesse delle politiche di intervento regionale competenti dell’attuazione delle politiche attive, destinate ad avere ricadute all’esterno del sistema Regione, principalmente rivolte ai cittadini, alle imprese e al territorio);
5) Dirigenza.
Introduzione di un ruolo unico per la dirigenza del sistema Regione, che consente la piena mobilità di tutti i dirigenti tra le amministrazioni del sistema Regione sulla base delle effettive esigenze della Regione. Le funzioni dirigenziali sono graduate sulla base della loro complessità.
6) Uffici territoriali polifunzionali.
Introduzione degli uffici territoriali polifunzionali, per l’erogazione decentrata delle funzioni amministrative regionali; essi svolgono attività eterogenee e pluridisciplinari, afferenti a materie di competenza di più assessorati e consentono di avere una presenza del sistema Regione nel territorio: presso di essi cittadini, imprese e enti locali potranno ricevere tutti i servizi offerti dalla Regione (in front o back-office).
7) Risorse umane.
Si introducono la più ampia flessibilità nella gestione delle risorse umane nell’intero sistema Regione, nonché forme incentivanti per il lavoro a distanza, anche al fine di un promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nella pubblica amministrazione.
8) Controlli.
Si definisce il sistema dei controlli interni articolandoli in controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo strategico, controllo di gestione e controllo in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché quello sulle amministrazioni e società del sistema Regione, declinandone i principi di funzionamento.
9) Valutazione.
Confermando le scelte già effettuate dalla legge regionale n. 24 del 2014, la misurazione e la valutazione costituiscono fondamentali strumenti di verifica dell’azione politico-amministrativa, nonché condizioni necessarie per il miglioramento della qualità dei servizi offerti, della crescita delle competenze professionali, nonché per l’erogazione di premi legati al merito, alla prestazione lavorativa e ai relativi risultati. La proposta rivede il ciclo delle performance, che viene posto in stretta correlazione con la programmazione finanziaria e di bilancio.
LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCES
L’art. 19 comma 10, l.114/14 prevede che si faccia un regolamento specifico che preveda la:
a) revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare le premialità nella valutazione della performance, organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell’articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111);
b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria;
c) raccordo con il sistema dei controlli interni;
d) valutazione indipendente dei sistemi e risultati;
e) conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione.
Tale regolamentazione nasce in relazione al passaggio dalla civit/anac al dfp delle funzioni previste in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Tipologia obiettivi
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Obiettivi Individuali
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MBO
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Obiettivi comportamentali
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Obiettivi organizzativi
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Obiettivi di servizio/processo
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Obiettivi di customer satisfaction
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Obiettivi individuali
obiettivi operativi (MBO): si tratta degli obiettivi attribuiti ai responsabili di strutture organizzative, principalmente legati ad attività progettuali / iniziative che realizzano gli obiettivi strategici degli Assessorati e sono costruiti partendo dalle linee strategiche, declinate in obiettivi progettuali ed in programmi d’azione, previa verifica della disponibilità di risorse umane, finanziarie e tecnologiche.
Obiettivi comportamentali: si tratta di obiettivi specificamente individuali, che valutano i comportamenti dei singoli responsabili nell’esercizio del proprio ruolo nell’organizzazione; sono volti a garantire il buon clima organizzativo, la collaborazione e la convergenza dei responsabili verso il rispetto degli obiettivi, secondo un modello che si focalizza su tre ambiti chiave: la leadership, la formazione e le competenze.
Obiettivi organizzativi
Obiettivi legati ad indicatori di servizio/processo sui servizi erogati dall’amministrazione: possono essere attribuiti sia ai singoli individui con responsabilità organizzative, sia a interi rami dell’organizzazione e si basano sulla Mappa dei Servizi; rappresentano i principali dati di volume o di performance che caratterizzano i diversi servizi ed il loro livello qualitativo e quantitativo di erogazione.
Obiettivi legati ad indicatori di customer satisfaction (CS): possono essere attribuiti sia ai singoli individui con responsabilità organizzative, sia a interi rami dell’organizzazione e si basano sulle rilevazioni svolte annualmente mediante feedback da parte dei sulla qualità del servizio percepita.
Misurazione obiettivi
Parametri di raggiungimento
Livello 0 Insufficiente raggiungimento <0,6
Livello 1 Parziale raggiungimento <0,7
Livello 2 Pieno raggiungimento 1
Livello 3 Raggiungimento superiore al target 1,1
Modalità di misurazione
Attivazione di una misurazione basata sulla raccolta su sistemi informatici di feedback/survey sui vari aspetti del servizio richiesto, aspetti votati da 1 (negativo) a 5 (ottimo) e l’elaborazione anche su basa pesata di un punteggio complessivo da confrontare con benchmark definiti a priori.
Attivazione di una misurazione basata su strumenti informatici collegati al workflow di processo in grado di stabilire in maniera non confutabile (blockchain) il raggiungimento delle milestone del procedimento e determinarne lo scostamento dai Livelli di Servizio predefiniti.