Articolo 1 – Denominazione e sede
È costituita una Associazione denominata: “THE SARDINIAN PROJECT”. L’Associazione ha sede legale in Cagliari.
Articolo 2 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata. Lo scioglimento deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria.
Articolo 3 – Finalità
L’Associazione, costituita senza fini di lucro, si propone la finalità di concorrere allo sviluppo economico e sociale della Sardegna promuovendo la realizzazione di attività di animazione e proposta nel campo dell’economia, della scienza e delle imprese. A questo fine l’associazione promuove iniziative, eventi, conferenze, esposizioni, workshop, incontri, pubblicazioni, progetti e proposte finalizzati a migliorare l’economia e le condizioni sociali dell’Isola. L’associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. L’associazione può partecipare, quale socio, ad altre associazioni, od altri enti con scopi funzionali alla propria finalità. L’associazione può inoltre compiere tutto quanto sarà ritenuto necessario o utile dal Consiglio Direttivo per il conseguimento dei propri scopi. L’Associazione è apartitica, nel senso che non può essere eletto membro del Consiglio Direttivo chi ricopre cariche politiche o ruoli istituzionali di tipo elettivo e apolitica nel senso che deve operare al di fuori di contesti e correnti riconducibili a logiche di partiti o comunque a filoni di pensiero o ideologia politica.
Art. 4 – Attività
Per il raggiungimento delle sue finalità l’associazione potrà, tra l’altro:
– Promuovere ed organizzare sistematiche occasioni di incontro tra gli associati per scambi e condivisione di informazioni e progetti comuni
– Individuare nuovi percorsi comuni di sviluppo, favorendo la creazione di nuova conoscenza suscettibile di valorizzazione economica e di nuove opportunità che originino dall’incrocio e scambio delle conoscenze e dei progetti reciproci, anche esercitando attrazione di iniziative esterne;
– Elaborare proposte e progetti sui temi dello sviluppo del territorio e dell’economia, la cui realizzazione abbia ricadute sul sistema economico e sociale sardo, promuovendone l’attuazione da parte di soggetti istituzionali e privati;
– Favorire la creazione di reti di relazioni tra gli associati, e più in generale le persone interessate e coinvolte, e il sistema economico, culturale, scientifico esterno all’Isola ma ad essa legato o comunque interessato;
– Svolgere attività di ricerca e studio;
– Promuovere iniziative di diffusione e trasferimento della nuova conoscenza prodotta in Sardegna nel contesto interno ed in quello esterno all’Isola
– Promuovere incontri e collaborazioni con Aziende, Enti pubblici e privati, Associazioni;
– Promuovere e sostenere nuove pubblicazioni, anche on line
Ecc.
Articolo 5 – Associati
Hanno titolo ad aderire all’Associazione i soggetti pubblici e privati interessati al perseguimento degli scopi dell’Associazione e/o impegnati nell’espletamento di attività analoghe o connesse a quelle proprie dell’Associazione o che siano interessati agli scopi dell’Associazione medesima e ne accettino lo Statuto.
Gli associati si dividono in:
– Fondatori: sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e sono i firmatari del presente atto
– Individuali: sono persone fisiche che dichiarano interesse alle sue attività
– Affiliati: sono i soggetti diversi dalle persone fisiche
– Onorari: sono persone fisiche che si sono distinte per meriti particolari, ovvero che si sono fatti particolarmente onore nel sostenere l’Associazione o che sono in grado di portare onore e visibilità all’Associazione.
Le modalità di adesione verranno definite, comunicate e rese disponibili dal Consiglio Direttivo.
Articolo 6 – Ammissione degli Associati
Per essere ammessi all’Associazione gli interessati devono presentare apposita domanda, indirizzata all’Associazione stessa secondo modalità prestabilite: sulla richiesta di adesione delibera il Consiglio Direttivo. L’ammissione degli associati onorari, previa accettazione da parte degli stessi, viene deliberata dal Consiglio Direttivo.
Articolo 7 – Obblighi e diritti degli Associati
Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo statuto, l’eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi associativi.
Ad esclusione degli associati Onorari ed Affiliati, tutti gli altri associati hanno diritto di voto nelle assemblee dell’Associazione. La qualità di associato è intrasmissibile a qualsiasi titolo e dà diritto a un voto singolo.
Articolo 8 – Recesso ed esclusione degli Associati
Il rapporto associativo è a tempo indeterminato. La qualifica di associato si perde per recesso dell’associato stesso ovvero per l’esclusione dello stesso dall’Associazione. Ciascun associato può recedere dall’Associazione previa presentazione di apposita richiesta indirizzata al Presidente della medesima che dovrà essere inviata tramite raccomandata almeno tre mesi prima della chiusura dell’esercizio annuale. Il recesso avrà effetto dalla data della chiusura dell’esercizio in cui è stata presentata la richiesta. Ciascun associato, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere escluso dall’Associazione nelle ipotesi di seguito indicate:
a) per mancato versamento della quota associativa annuale;
b) per una grave violazione dello Statuto ovvero delle deliberazioni degli organi dell’Associazione;
c) per il compimento di atti contrari agli scopi dell’Associazione ovvero lesivi della dignità morale dell’Associazione medesima o dei singoli associati.
Nei suddetti casi le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno comunicate all’associato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero per posta elettronica all’indirizzo di registrazione dell’associato; l’associato potrà presentare le sue contro-deduzioni entro trenta giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione. In tale caso il Consiglio Direttivo, tenuto conto delle contro deduzioni, dovrà confermare o meno, nei successi trenta giorni, la propria decisione.
Articolo 9 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
1. l’Assemblea generale degli associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente e l’eventuale Vice Presidente;
4. il Tesoriere;
5. il Segretario.
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.
Articolo 10 – L’Assemblea generale degli Associati
L’Assemblea generale degli associati è convocata da parte del Presidente almeno una volta l’anno entro il 30 Aprile. L’Assemblea è convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, oppure quando almeno 1/10 degli associati ne faccia richiesta motivata scritta al Presi dente. L’avviso di convocazione deve essere inviato a tutti gli associati con lettera da inviarsi a mezzo fax, a mezzo servizio postale, ovvero a mezzo posta elettronica, ovvero attraverso pubblicazione sul sito web istituzionale almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione. Tale avviso dovrà contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo in cui si terrà la riunione e l’elenco degli argomenti da trattare. Possono partecipare all’Assemblea tutti gli associati. Gli associati possono delegare a partecipare alle Assemblee un proprio rappresentante o un altro associato. Ogni associato o rappresentante non può detenere più di dieci deleghe di voto. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Quando non diversamente stabilito dalla legge, segretario dell’Assemblea è il Segretario dell’Associazione e, in caso di sua assenza, un associato nominato dall’Assemblea stessa. Le deliberazioni sono validamente adottate per alzata di mano, a meno che la maggioranza non richieda la votazione per appello nominale. Le nomine delle cariche sociali avvengono secondo le modalità stabilite dal Presidente. I verbali delle assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inviati in copia, anche solo via posta elettronica, a tutti gli associati o possono essere pubblicati su apposita sezione riservata del sito web istituzionale. L’Assemblea generale degli associati può essere ordinaria o straordinaria.
Articolo 11 – Assemblea ordinaria degli Associati
L’Assemblea ordinaria:
a. approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
b. determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e li elegge: in sede di costituzione i soci fondatori faranno parte di diritto del Consiglio Direttivo e ne costituiranno maggioranza numerica;
c. delibera su tutti gli altri argomenti all’ordine del giorno;
d. approva il regolamento interno, se proposto e redatto dal Consiglio Direttivo. Per la validità della costituzione dell’Assemblea, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto. L’Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto presenti o rappresentati. Le deliberazioni saranno valide se approvate a maggioranza assoluta degli associati aventi di diritto di voto presenti o rappresentati.
Articolo 12 – Assemblea straordinaria degli Associati
L’Assemblea straordinaria:
a. delibera sulle modifiche allo Statuto;
b. delibera sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei voti spettanti a tutti gli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione è validamente costituita dalla metà più uno dei voti spettanti a tutti gli associati aventi diritto di voto. Le delibere sono prese, in entrambi i casi, con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto, fatta eccezione per lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio per i quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Articolo 13 – Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spetta la responsabilità del funzionamento e del coordinamento delle attività dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di decisione sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione. Spetta, tra l’altro, al Consiglio Direttivo:
a) l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
b) fissare le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità
di esecuzione e controllarne l’esecuzione stessa;
c) redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e curarne la trasmissione all’assemblea generale degli associati per l’approvazione, nonché redigere la relazione generale sull’attività dell’associazione;
d) deliberare sulla ammissione di nuovi associati;
e) deliberare sull’esclusione degli associati;
f) proporre all’assemblea eventuali modifiche da apportare allo statuto;
g) deliberare le quote associative;
h) deliberare ogni altro atto di amministrazione;
i) conferire e revocare procure;
j) nominare il Presidente, se necessario il Vice Presidente, un segretario nonché un tesoriere;
k) quando necessario, costituire gruppi di lavoro, formati da almeno tre componenti, per l’esame e l’approfondimento di specifiche materie. I gruppi di lavoro riferiscono al Consiglio Direttivo circa i risultati delle loro attività. Tutti i documenti elaborati dai gruppi di lavoro sono di proprietà dell’Associazione e la loro divulgazione all’esterno dell’associazione è condizionata all’approvazione del Consiglio Direttivo;
l) redigere, eventualmente, il regolamento interno.
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall’assemblea nell’ambito degli associati. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se uno o più membri del Consiglio Direttivo vengono a mancare o si dimettono nel corso del loro mandato, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, alle nomine integrative provvede l’Assemblea ordinaria degli associati, che, in tal caso,va convocata entro e non oltre trenta giorni. I nuovi consiglieri cessano dalla carica insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina. Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia necessario su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione della riunione del Consiglio Direttivo avviene mediante lettera, telegramma, fax o posta elettronica da inviarsi con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica. La riunione è, inoltre, valida anche se realizzata nella forma della audio e videoconferenza a
condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea (inteso come votazione nell’ambito della stessa sessione) sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto, nell’ordine, dal Presidente, dal Vice Presidente se è stato nominato o dal Consigliere eletto all’uopo dagli altri membri.
Le decisioni del Consiglio di regola sono adottate mediante riunione o mediante consultazione scritta fatta attraverso posta elettronica ovvero mediante audio e videoconferenza. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica, non computandosi le astensioni.
Articolo 14 – Presidente e Vice Presidente
Il Presidente dell’Associazione viene scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, viene nominato da questo, rimane in carica lo stesso periodo temporale del Consiglio che l’ha eletto ed è rieleggibile. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione. Il Presidente convoca e presiede tutte le assemblee degli associati, nonché le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina, se necessario, tra i suoi membri un Vice Presidente il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e provvede a mantenere i contatti con le altre organizzazioni anche a livello internazionale.
Articolo 15 – Segretario e Tesoriere
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Segretario e il Tesoriere i quali durano in carica lo stesso periodo temporale del Consiglio che l’ha eletto e sono rieleggibili.
Il segretario:
a) partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee degli Associati provvedendo
a redigere e sottoscrivere, unitamente al Presidente, i verbali relativi;
b) raccoglie e conserva tutti i documenti e i verbali delle assemblee e delle riunioni dell’Associazione, nonché tutta la corrispondenza dell’Associazione.
Il Tesoriere provvede alla gestione economico-finanziaria dell’Associazione ed alla predisposizione della bozza di bilancio annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo. In particolare provvede, registrando il tutto su apposito registro anche informatico, all’incasso della eventuale quota di adesione e di tutte le quote associative, dando inoltre esecuzione ai pagamenti a carico dell’Associazione secondo le direttive ed i poteri determinati dal Consiglio Direttivo. A tale ultimo fine, per tutte le operazioni di incasso e di pagamento, sarà aperto un conto corrente presso un istituto di credito, intestato all’Associazione depositando la firma disgiunta del Tesoriere e del Presidente. Tutte le entrate di qualsiasi provenienza saranno immediatamente girate dal Tesoriere e depositate in detto conto corrente fatta eccezione di una giacenza di cassa per le piccole spese.
Articolo 16 – Quote Associative
Gli associati sono tenuti al versamento delle quote associative, deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa dovrà essere versata entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, ovvero entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione per i nuovi associati.
Articolo 17 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a. dalle quote associative di cui al precedente articolo 16;
b. da ogni bene mobile e immobile che diverrà proprietà dell’Associazione;
c. da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.
possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere il rimborso delle quote associative
versate.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 18 – Esercizio
L’esercizio sociale va dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dell’esercizio dovrà essere approvato dall’Assemblea generale degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Articolo 19 – Delibera di scioglimento e liquidazione
L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli associati la quale procede alla nomina di uno o più liquidatori e alla determinazione dei relativi poteri. L’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli associati e l’associazione o i suoi organi saranno sottoposte al giudizio di un arbitro unico designato dalle parti di comune accordo fra di loro. In difetto di accordo la nomina verrà demandata al Presidente pro-tempore dell’ordine degli Avvocati del Foro di Cagliari. L’arbitro giudicherà ex lege senza formalità di procedura.
Articolo 20 – Disposizioni generali
Per tutto quanto non contenuto e non disciplinato dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.